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S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Ufficio di riferimento: SUAP - Sportello Unico Attività Produttive icona per la stampa della pagina

COS’E’ LA SCIA

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è la dichiarazione che, correttamente compilata e trasmessa al SUAP del Comune per via telematica, consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati e sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

La procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale a quello della somministrazione, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

In alcuni casi la SCIA è l’unico adempimento richiesto, in altri casi essa è necessaria, ma non è da sola sufficiente.

La SCIA è in sostanza un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà). 

QUANDO OCCORRE PRESENTARLA:

La SCIA deve essere presentata contestualmente all’inizio (o alla modifica significativa/sospensione/ripresa/cessazione) dell’attività. La presentazione della SCIA completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.

COME VA PRESENTATA

In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SUAP deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere trasmessa in forma cartacea allo sportello Suap (a mano, per posta o per fax). Non è consentito nemmeno l'invio tramite PEC in quanto non costituisce modalità di trasmissione telematica.

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

L’invio, dovrà avvenire secondo le modalità indicate nelle pagine relative alla tipologia di attività che si intende intraprendere.

AVVERTENZE:
Le SCIA sono soggette, al momento della loro presentazione, ad un controllo formale, al fine di individuare le eventuali informazioni/allegati mancanti. Una SCIA incompleta è irricevibile.

Le SCIA devono fornire le informazioni necessarie a descrivere compiutamente l’attività in oggetto, prestando particolare attenzione alla compilazione dei campi.

Le SCIA presentate in Comune vengono trasmesse agli enti di controllo (ASL, ARPA, PROVINCIA) che, come definito dalla LR 1/2007, svolgeranno le verifiche di loro competenza.

L’intervento di tali Enti si sposta pertanto da un’azione di verifica preventiva su strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, con il rilascio finale dell’autorizzazione) ad un’attività di controllo su aziende e imprese già in esercizio.

Le responsabilità legali sono trasferite a carico del dichiarante. E’, perciò, estremamente importante compilare in maniera completa e corretta la SCIA

Le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.

Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività).

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all’occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.

E’ importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

 

Allegati

Bollettino di Versamento a favore di ASL Provincia Monza e Brianza
Tabella tariffe SCIA

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