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Nuovo I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economia Equivalente

Ufficio di riferimento: Sezione Servizi Sociali icona per la stampa della pagina

L'I.S.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, come, ad esempio: tariffe per asilo nido, mensa scolastica, servizio di assistenza domiciliare, servizi diurni e semiresidenziali per persone anziane o con disabilità, integrazione rette per ricoveri in R.S.A., titoli sociali...

Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate.

Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), nella quale dichiarare sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, contributi pubblici, ecc. (Si precisa che la Dichiarazione Sostitutiva Unica è una dichiarazione di responsabilità del cittadino, il quale si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 - verifiche bancarie e postali su conti correnti e patrimonio mobiliare -.

L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico. Gli uffici erogatori eseguono controlli a campione sulle informazioni autodichiarate, anche mediante la collaborazione della Guardia di Finanza, e provvedono a recuperare le eventuali somme indebitamente percepite a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci).

Ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, le persone interessate dovranno recarsi presso i Centri di Assistenza Fiscale per presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica ed ottenere l'attestazione I.S.E.E. Tale attestazione può essere ottenuta anche compilando la D.S.U. per via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione "Servizi On-Line".

Il Comune ha in corso le modifiche regolamentari necessarie per recepire tutte le novità previste dal D.P.C.M. n. 159/2013.

Per informazioni più dettagliate, i cittadini potranno consultare il sito Internet www.inps.it, rivolgersi direttamente ai Centri di Assistenza Fiscale o ai servizi comunali di riferimento per la prestazione da richiedere.

INFORMAZIONI ED ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.) AI FINI DEL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE I.S.E.E. AI SENSI DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159 – NUOVO I.S.E.E. 2015
1) Quale dichiarazione è possibile presentare

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha un carattere modulare, poiché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici. È pertanto necessario aver ben presente il tipo di prestazione agevolata a cui si vuole accedere per presentare la D.S.U. corretta ed ottenere l'attestazione I.S.E.E. rispondente ai propri bisogni.

La D.S.U. si basa sui redditi dei 2 anni precedenti, cioè ad esempio per il 2015 saranno considerati i redditi del 2013.

In particolare si distinguono:

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) MINI: è la dichiarazione base da presentare nelle situazioni "standard" in cui non è necessario fornire notizie aggiuntive circa il nucleo familiare;

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) INTEGRALE: è la dichiarazione da presentare nelle seguenti situazioni:

richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario

presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti

presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, nè siano conviventi, oppure siano separati o divorziati;

esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) I.S.E.E. Corrente: viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.
2) Documenti necessari per l'individuazione del nucleo familiare anagrafico

Dati anagrafici e Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risulta all'atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il nucleo familiare, in via generale, si compone dei seguenti soggetti: il dichiarante, il coniuge del dichiarante, i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi, le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante, le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia.
3) Documenti necessari per l'individuazione del nucleo familiare nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, nel caso di prestazioni sociali agevolate a favore di minorenni

Dati anagrafici e Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare del minore, così come risulta all'atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva. Nel nucleo entra a far parte l'altro genitore, anche se non convivente, salvo il caso in cui:

quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

N.B. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), l'I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 159/2013.
4) Documenti necessari per l'individuazione del nucleo familiare nel caso di prestazioni socio – sanitarie in residenze

Dati anagrafici e Codice fiscale della persona beneficiaria, del coniuge e dei figli conviventi.

N.B. In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

La componente aggiuntiva non è calcolata:

quando il figlio o un componente del nucleo sia persona con disabilità

quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
5) Documenti necessari per l'individuazione della situazione reddituale

Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta relativi al 2013:

i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007;

i redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio;

compensi per incrementi della produttività del lavoro.

Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'I.N.P.S.) relativi al 2013, come:

retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali;

somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo);

quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

Proventi agrari da dichiarazione I.R.A.P.;

Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'I.M.U.;

Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'I.N.P.S.;

Redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero;

Assegni periodici per coniuge e figli;

Assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati.
6) Documenti necessari per l'individuazione della situazione patrimoniale

Il patrimonio mobiliare o immobiliare dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre 2014. Se, ad esempio, un immobile è stato posseduto fino al 30 dicembre 2014 poiché in tale data è stato venduto, nella dichiarazione sostitutiva tale immobile non verrà indicato; viceversa, se un immobile è stato acquistato il 31 dicembre 2014, tale immobile andrà obbligatoriamente indicato.
Il dichiarante dovrà pertanto fornire, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, i seguenti documenti:

Dati dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (codice fiscale);

Saldo depositi, libretti e conti correnti bancari e postali al 31/12/2014, al lordo degli interessi;

Giacenza media dei depositi, libretti e conto correnti bancari e postali relativa all'anno 2014;

Valore nominale al 31/12/2014 dei titoli di Stato (es. B.O.T., C.C.T., B.T.P.), obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, ecc.;

Valore alla data del 31/12/2014 dei fondi di investimento;

Azioni italiane o estere, con il valore alla data del 31.12.2014;

Documentazione attestante tutti i premi versati per contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (esclusi quelli per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto);

Rendiconto alla data del 31/12/2014 predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all'impresa);

Prospetto redatto dalla società di gestione, attestante il valore nominale delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri;

Documentazione attestante il valore alla data del 31/12/2014 di altri rapporti finanziari;

Aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio - Imprese individuali: il valore del patrimonio netto calcolato sull' ultima situazione patrimoniale ed economica e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale;

Aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio approvato con l'indicazione del patrimonio netto e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale;

Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società italiane o estere quotate in mercati regolamentati

Dovrà inoltre fornire, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, i seguenti documenti:

Visure catastali per i terreni e fabbricati o copia della dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di diritto di proprietà o diritti reali di godimento (almeno reddito domenicale per i terreni e rendita catastale per i fabbricati);

Valore delle aree fabbricabili;

Dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito o idonea documentazione attestante la quota di capitale residuo del mutuo alla data del 31/12/2014 stipulato per l'acquisto e la costruzione di immobili.
7) Altri documenti utili

Certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i soggetti riconosciuti invalidi, con handicap permanente o con una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa. In alternativa, autocertificazione con allegata copia fronte – retro della carta d'identità;

Copia del contratto di affitto registrato se il nucleo familiare risiede in locazione;

Dati relativi a motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc ed autoveicoli.

Centri di Assistenza Fiscale a Brugherio

CGIL-CSF Brianza - via Gramsci, 3 (retro "Casa del Popolo") – Brugherio. Tel. 039.21.42.353.

Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il servizio viene svolto nelle giornate di Giovedì e Venerdì, previo appuntamento.

CISL CAF Brianza - via Dante, 31 – Brugherio. Tel. 039.23.99.295/447.

Aperto Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il servizio viene svolto il Venerdì alle ore 14.00 alle ore 17.00, previo appuntamento.

• UNSIC - via della Vittoria, 59 - Brugherio (San Damiano, vicino alla Posta). Tel. 039.28.48.376

Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Il servizio viene svolto nei seguenti giorni, senza appuntamento:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì – Giovedì dalle ore 12.30 alle ore 18.30

• UGL - via Cavour, 22 - Brugherio. Tel 039.88.24.11.

Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Il servizio viene svolto dal Martedì al Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 previo appuntamento.

SALVO MODIFICHE DEGLI ORARI DEFINITI DAI SINGOLI CAF

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