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Amianto

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"Linee guida” per materiali contenenti amianto

PREMESSA:

Amianto è il nome generico di una serie di silicati naturali a struttura fibrosa molto diffusi in natura. Si tratta di fibre sostanzialmente incombustibili, indistruttibili, resistenti alle aggressioni chimiche e alla trazione, flessibili, friabili e dotate di potere assorbente. In virtù di tutte queste caratteristiche, l’amianto veniva largamente utilizzato come materiale coibente e/o isolante (es. la sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo avevano reso adatto come materiale per indumenti e tessuta da arredamento a prova di fuoco).

L’amianto è stato largamente impiegato fino agli anni ottanta per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale per /da costruzione per l’edilizia è stato largamente impiegato sotto forma di un composito fibro-cementizio (il cui nome commerciale era ETERNIT), utilizzato per realizzare numerosi manufatti, quali: lastre piane o ondulate (utilizzate per la copertura di edifici industriali e civili e anche prefabbricati), tubazioni, tegolature, canne fumarie, serbatoi, intonaci e stucchi, pavimenti. L’amianto veniva inoltre utilizzato nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiale d’attrito per i freni di veicoli, guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni; inoltre la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini e – altro uso diffuso – come componente dei ripiani di fondi dei forni per la panificazione.

La sua ormai accertata nocività per la saluta ha portato però a vietarne l’uso in molti Paesi: con l’andare del tempo infatti, questi materiali si deteriorano e possono disperdere fibre nell’ambiente e l’esposizione (professionale o non professionale) a fibre d’amianto può determinare effetti patogeni che si manifestano prevalentemente a carico dell’apparato respiratorio.

Questa scoperta ha spinto la legislazione statale a dare precise disposizioni affinché le opere di manutenzione e/o bonifica di strutture e/o materiali contenenti amianto venissero effettuate in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori che eseguono tali opere, e la salubrità dell’ambiente.

La prima nazione al mondo a usare cautele contro la natura cancerogena dell'amianto tramite condotti di ventilazione e canali di sfogo fu il Regno Unito nel 1930 a seguito di pionieristici studi medici che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori. Nel 1943 la Germania fu la prima nazione a riconoscere il cancro al polmone e il mesotelioma come conseguenza dell'inalazione di asbesto e a prevedere un risarcimento per i lavoratori colpiti.

La produzione e lavorazione dell'amianto è fuori legge in Italia dal 1992, ma non la vendita. La legge n. 257 del 1992,oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto.

La potenziale pericolosità dei materiali contenenti amianto dipende dunque dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali (un materiale friabile può essere sbriciolato e ridotto in polvere mediante la semplice pressione delle mani). I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) e possono essere danneggiati nel corso di interventi di manutenzione.

La valutazione del livello di rischio connesso all’esposizione a fibre d’amianto varia a seconda si tratti di ambienti di lavoro o di ambienti di vita.

OBBLIGHI RELATIVI ALL’AMIANTO:

In primis, tutti i proprietari, rappresentanti legali, amministratori, o comunque figure equipollenti relative ad immobili, impianti e cose contenenti amianto, in quanto responsabili per eventuali danni causati dalla dispersione di fibre di amianto nell’ambiente di vita o di lavoro, hanno l’obbligo di individuare l’amianto, ovvero di denunciarne alle ASL competenti per territorio la sua presenza (CENSIMENTO).

Nello specifico infatti la Regione Lombardia, con L.R. 17/2003 ha previsto tale obbligo e ha realizzato il PRAL – “Piano Regionale Amianto Lombardia” (approvato con DGR nr. 8/1526 del 22.12.2005). Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l’eliminazione entro il 2016 dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone. Tra gli obiettivi strategici del PRAL ci sono il censimento e la mappatura dei siti con amianto e l’impegno di tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con amianto, affinché lo stesso venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni.

A seguito delle modifiche alla Legge Regionale 17/2003 introdotte dalla legge Regionale 14/2012, la Regione Lombardia ha emanato un “Protocollo per la gestione della presenza di amianto negli edifici”. Tale protocollo – aggiornato dal gruppo di lavoro composto da: UFFICI ECOLOGIA dei Comuni di Desio – Lissone – Monza – Seregno – Vimercate, ASL MB e PROVINCIA MB/Settore Ambiente, Risorse Naturali, Rifiuti – è stato approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci il 10/10/2013 e trasmesso a fine novembre 2013 da ASL MB ai Sindaci e agli Uffici Ecologia della provincia di Monza e Brianza. 

Secondo il suddetto protocollo, la gestione delle segnalazioni relative alla presenza di amianto negli edifici è così definita:

COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

a) in caso di segnalazione della presenza di materiale contenente amianto da parte dei privati:

la segnalazione deve essere fatta al Comune dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto;

il Comune provvede a verificare (direttamente o attraverso la competente ASL territoriale) se l’amianto risulta censito (DICHIARAZIONE PRESENTATA DAL PROPRIETARIO/CENSIMENTO – scadenza GENNAIO 2013).

In caso positivo (autocertificazione effettuata), il Comune chiede – tramite AVVIO DI PROCEDIMENTO amministrativo emanato ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. - al proprietario o all’amministratore dell’edificio su cui vi è stata la segnalazione, di presentare (tempistiche specificate nell’Avvio di Procedimento – generalmente 30gg.) la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto secondo il “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto” approvato dalla Regione Lombardia - Allegato A alla D. Dirett. 18 novembre 2008 n. 13237 (ALLEGATO 1 alla presente). Tale documentazione dovrà essere sottoscritta da un soggetto terzo qualificato (quale ad esempio tecnico con patentino regionale per l’amianto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra), come specificato da una nota di Regione Lombardia del maggio 2010.

In caso negativo (autocertificazione NON presentata), il Comune chiede – tramite AVVIO DI PROCEDIMENTO - al proprietario o all’Amministratore dell’edificio su cui vi è stata la segnalazione, di presentare (tempistiche specificate nell’Avvio di Procedimento – generalmente 30gg.) le informazioni previste dall’Allegato 4 del Piano regionale Amianto (PRAL) approvato con D.G.R. 8/1526 del 22 dicembre 2005 (AUTODENUNCIA PRESENZA AMIANTO). Unitamente alla documentazione e alle informazioni di cui sopra, dovrà inoltre essere allegata la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto secondo il “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto” approvato dalla Regione Lombardia - Allegato A alla D. Dirett. 18 novembre 2008 n. 13237 (ALLEGATO 1 alla presente). Tale documentazione dovrà essere sottoscritta da un soggetto terzo qualificato (quale ad esempio tecnico con patentino regionale per l’amianto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra), come specificato da una nota di Regione Lombardia del maggio 2010.

In caso di amianto non censito il Comune, una volta acquisita risposta, darà comunicazione all’ASL ai fini del censimento e dell’eventuale sanzione amministrativa

Successivamente, qualora il proprietario o l’amministratore dell’edificio con presenza di amianto non inviassero al Comune la documentazione richiesta, il Comune emana apposita ORDINANZA DIRIGENZIALE, concedendo ulteriori giorni (generalmente 30gg.) per ottemperarvi;

Il mancato rispetto della suddetta ORDINANZA da parte del proprietario o dell’amministratore dell’edificio dove è stata riscontrata la presenza di amianto comporta:

. l’irrogazione delle sanzioni stabilite da regolamenti/norme comunali in materia di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme contenute in regolamento od ordinanze comunali quando non previste;

. la richiesta di intervento da parte del Comune all’ASL competente, la quale provvede ad effettuare la stima dello stato di conservazione dell’amianto e del materiale contenente amianto e a rivalersi sul proprietario per le spese sostenute;

- Eventuali provvedimenti (ordinanza di trattamento e/o rimozione delle coperture), saranno assunti dal Comune sulla scorta delle valutazioni fornite dal proprietario o sulla scorta delle valutazioni tecnico-sanitarie fornite da ASL e da eventuali misure analitiche eseguite da ARPA. 

b) in caso di segnalazione di manomissione in atto:

In caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, sarà compito dell’ASL, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune, ARPA, Provincia per le rispettive competenze. 

COIBENTAZIONE E/O RIVESTIMENTI MURARI INTERNI (sospetta presenza di amianto)

Come precedentemente, la valutazione del rischio deve essere effettuata dal proprietario del materiale, il quale dovrà avere consapevolezza del tipo di materiale presente.

In casi particolari verrà richiesto l’intervento di ARPA solo per l’analisi delle fibre e/o di materiali e per effettuare indagini di possibile inquinamento in atto. 

AMIANTO ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La segnalazione verrà gestita dal competente servizio di ASL ai sensi del D. Lgs. 277/91.L’ARPA potrà essere coinvolta per i campionamenti e le analisi per la verifica quali-quantitativa. 

RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO

La segnalazione verrà gestita da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

Riferendosi pertanto al caso più “tipico”, ovvero relativo alla presenza di coperture in cemento amianto sulla propria abitazione o su abitazione confinante, si rammenta che sono in carico al proprietario/legale rappresentante/amministratore o simile – in quanto responsabile per eventuali danni causati dalla dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di vita o di lavoro, gli obblighi circa l’individuazione dell'amianto (CENSIMENTO: notifica da parte del proprietario dell’immobili e/o del responsabile delle attività che vi si svolgono - gestione dati a cura dei dipartimenti di Prevenzione delle ASL lombarde) e la gestione del relativo rischio (VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE da parte del proprietario dell’immobile e/o del responsabile delle attività che vi si svolgono), utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica, comunque a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’INDICE DI DEGRADO (ID), ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto. Tale indice serve per quantificare lo stato di conservazione della copertura (soprattutto in caso di danno meno evidente e quando la copertura in eternit appare integra all'ispezione visiva), essendo definito tramite un valore numerico a cui corrispondono le azioni conseguenti da realizzare.
In dettaglio:

VALORE I.D. - OBBLIGHI - SCADENZA

- inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica - ogni 2 anni rivalutazione I.D.
- compreso tra 25 e 44: esecuzione bonifica (*) entro 3 anni
- uguale o maggiore di 45: rimozione copertura entro 12 mesi successivi

(NB: in caso di segnalazione di presenza di amianto da parte di confinanti – DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEZIONE AMBIENTE E PARCHI, IN COMUNE - il proprietario dell'immobile è tenuto a far effettuare la valutazione dell' Indice di Degrado da ditta specializzata)

(*) La bonifica dell'amianto può avvenire utilizzando tre metodiche:

Rimozione: asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura – viene eliminata totalmente la fonte di rischio;

Incapsulamento: prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulire e garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale deve essere certificato dall’impresa esecutrice. Questo intervento non declina il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione;

Sopracopertura: consiste in un intervento di sconfinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

La rimozione è il procedimento maggiormente utilizzato, perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni bisogno di attuare cautele rispetto alle attività che vengono svolte nell'edificio. E' l'intervento di asportazione totale della copertura in eternit e della sua sostituzione con altra copertura. Gli svantaggi che porta questo tipo di bonifica sono: esposizione dei lavoratori a livelli elevati di rischio, produzione di contaminanti ambientali, produzione di alti quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere smaltiti in determinati depositi, tempi di realizzazione lunghi e costi molto elevati.

L'incapsulamento risulta essere un trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti, che permettono di inglobare le fibre di amianto e consente di costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. I costi e i tempi di intervento appaiono più contenuti, non è necessario applicare un materiale sostitutivo e di conseguenza non vengono prodotti rifiuti tossici. Inoltre il rischio è minore per i lavoratori addetti e per l'ambiente. L'unica verifica di cui necessita questa modalità di bonifica è un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'incapsulamento può alterarsi e venire danneggiato, pertanto il committente sarà ancora obbligato alla verifica dello stato di conservazione. Inoltre l'impresa esecutrice deve certificare l'intervento

Il confinamento o sopracopertura, infine, consiste nel posizionare una barriera a tenuta che possa dividere le aree che vengono utilizzate all'interno dell'edificio dai luoghi dove è collocato l'amianto. Per evitare che le fibre vengano rilasciate all'interno dell'area, il processo deve essere accompagnato da un trattamento incapsulante. O in generale si tratta di un intervento di confinamento ottenuto installando una nuova copertura al di sopra dell'esistente in eternit, che viene lasciata in sede a condizione che la struttura portante sia idonea al carico aggiuntivo permanente, e che il costruttore o committente fornisca il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura. Il vantaggio principale è quello di creare una barriera resistente agli urti. Il suo utilizzo è idoneo per materiali facilmente accessibili, soprattutto per quanto riguarda le aree circoscritte. I costi sono accessibili a meno che l'intervento non richieda lo spostamento di impianti, quali elettrico, termoidraulico e di ventilazione. È necessario stilare un programma di controllo e manutenzione.

TUTTI QUESTI INTERVENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA DITTA SPECIALIZZATA E CERTIFICATA, PREVIO INVIO DI PIANO DI LAVORO ALL'ASL DI ZONA. Il singoli cittadini - sia per i rischi connessi alla propria salute che per quella legata alla salubrità dell'aria - non possono liberamente intervenire sull'amianto ma devono rivolgersi ad imprese specializzate, che si occuperanno anche dell'eventuale smaltimento di tali materiali, CHE NON POSSONO ESSERE CONFERITI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE ma devono essere portati presso impianti specializzati.

Aziende convenzionate per rimozione amianto

In esito alla procedura, espletata da CEM Ambiente S.p.A., di selezione di aziende con cui stipulare una convenzione per il Servizio di rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta, proveniente da utenze domestiche, si rendono noti di seguito i riferimenti delle due imprese convenzionate e i relativi prezzi unitari offerti:
 
 
Si precisa che tutti i rapporti contrattuali ed economici riferiti al predetto servizio di rimozione e smaltimento dell'amianto interverranno unicamente tra le utenze (privati cittadini) che aderiranno alla proposta contrattuale e gli operatori economici selezionati, senza onere nè vincolo alcuno, sia per CEM Ambiente S.p.a., che per il Comune di Brugherio.

Documenti collegati

Allegato 1 - Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto
Lettera trasmissione e modulo notifica presenza amianto