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Inquinamento

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Notizie e indicazioni sul fronte della lotta ai vari tipi di inquinamento cittadino (aria, acqua, elettromagnetismo), con le regole per i controlli di emissione dei fumi della caldaie:

  • Inquinamento acustico
  • Inquinamento atmosferico
  • Impianti termici e controllo fumi
  • Inquinamento idrico
  • L'acqua del rubinetto

Link utili

Inquinamento acustico

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Una componente inquinante troppo spesso sottovalutata è rappresentata dal rumore, che produce “inquinamento acustico”.

Questo fenomeno si accompagna alle attività umane, causando effetti indesiderati e provocando, in taluni casi, gravi scompensi nell’organismo umano, non solo nei confronti dell’apparato uditivo ma anche del sistema nervoso.

Gli effetti vanno dalle interferenze sul rendimento nell’apprendimento e nel lavoro, alle alterazioni del ritmo del sonno, fino all’insorgere di malattie di organi innervati dal sistema neurovegetativo; in caso limite oltre i 160 decibel si assiste alla rottura del timpano.

Il rispetto di norme comportamentali dettate dal buon senso, prima ancora che dalla vigente legislazione, è indispensabile per contribuire alla diminuzione dell’inquinamento acustico.

Ecco le norme principali:

  • spegnere l’automobile in caso di sosta prolungata
  • sottoporre a regolari controlli il tubo di scappamento dei propri veicoli a motore
  • evitare schiamazzi e rumori molesti all’uscita dei locali notturni
  • eseguire attività lavorative in orari compatibili con le norme sulla quiete pubblica
  • adottare le misure di prevenzione di legge nel caso la propria attività produca elevati livelli di rumore

Il Piano di Azzonamento Comunale

Il Comune di Brugherio, relativamente all’inquinamento acustico e come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale, la zonizzazione acustica del territorio comunale, che prevede una suddivisione del territorio in diverse classi, a ciascuna delle quali corrispondono dei valori limite diurni e notturni di emissione e di immissione delle varie fonti di rumore.

Problematiche connesse al rumore

Ogniqualvolta si presenti un problema relativo al rumore, causato da attività produttive e non, ci si deve riferire a quanto previsto dalla normativa in materia – DPCM 01.03.1991, Legge Quadro nr. 447 del 26.10.1995 e Legge Regionale nr. 13 del 10.08.2001 – in relazione alla ricerca della possibile soluzione. In caso di situazioni comportanti disagi, occorre inoltrare esposto al Servizio Tutela Ambiente del comune e/o direttamente all’ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) – Dipartimento di Milano 3 – Servizio Territoriale di Monza – affinché possano essere effettuate le opportune verifiche.

Se da tali verifiche dovesse emergere che il disturbo lamentato è fondato, ossia il rumore supera i limiti massimi consentiti dalla normativa vigente in materia e, nel caso specifico, i limiti previsti dal Piano di Azzonamento Acustico, l’Amministrazione Comunale emetterà ordinanza nei confronti dell’attività che genera la fonte di rumore affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti per eliminare il rumore ovvero per farlo rientrare nei limiti consentiti.

Per quanto concerne poi in particolare i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, si rammenta il rispetto del regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore dei suddetti locali (DPCM 16.04.1999 nr. 215), così come, in caso di controlli sulla rumorosità, il rispetto delle modalità relative alle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico (D.M. Ambiente 16.03.1998).


Inquinamento atmosferico

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Inquinamento atmosferico

Secondo la legislazione nazionale in materia - DPR 203/88 - per inquinamento atmosferico si intende ”ogni modificazione della composizione o stato fisico dell’aria dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire pericolo per la salute dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e da alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”.

La salvaguardia dell’aria

La collaborazione del cittadino nei confronti dell’inquinamento atmosferico si può concretizzare in numerose azioni, molte delle quali, essendo correlate ad un uso più razionale dell’energia (elettricità, combustibili per riscaldamento e per autotrazione) si traducono anche in un risparmio economico.

Pertanto ognuno di noi può:

  • effettuare regolarmente la manutenzione dell’impianto di riscaldamento, obbligatoria per legge (vedasi in dettaglio successivo paragrafo “Manutenzione impianti termici”);
  • in caso di nuove installazioni, privilegiare caldaie o boiler di nuova concezione a maggiore rendimento energetico, che, consumando meno combustibile, inquinano meno;
  • mantenere una temperatura nei locali non superiore a 20 gradi: oltre a risparmiare è più salutare;
  • non coprire i caloriferi con mobili o tende, in modo che il calore si diffonda meglio;
  • sfiatare regolarmente l’aria dell’impianto di riscaldamento;
  • installare doppi vetri e ridurre gli spifferi agli infissi e alle porte;
  • usare gli elettrodomestici con accortezza: per esempio a volte è sufficiente un lavaggio a 40 gradi invece che a 60 …… e gli indumenti durano di più;
  • per gli elettrodomestici nuovi preferire quelli a basso consumo;
  • utilizzare lampade fluorescenti, che durano di più e, consumando meno, ripagano il maggiore costo iniziale rispetto alle normali lampadine ad incandescenza;
  • ricordarsi di spegnere le luci lasciate inutilmente accese nei locali in cui non si soggiorna;
  • spegnere completamente televisori e stereo;
  • utilizzare il più possibile i mezzi pubblici e, per tragitti brevi, andare a piedi o in bicicletta;
  • fare regolarmente le manutenzione dell’autovettura, ricordandosi di fare il bollino blu obbligatorio per legge;
  • fare regolarmente la manutenzione del carburatore dei motocicli;
  • spegnere il motore in caso di sosta prolungata.

Impianti termici e controllo fumi

L'accensione degli impianti termici, come previsto dall'articolo 9, comma 2 del DPR n. 142 del 26/08/1993, è consentita con i seguenti limiti massimi di durata giornaliera e periodo annuale: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

A seguire i valori massimi di temperatura ambientale interna dei singoli ambienti/edifici durante il funzionamento degli impianti termici:

  • NON superiore ai 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (salvo particolari deroghe concesse per casi individuati a seconda delle “esigenze tecnologiche” e “convenienze di utilizzo”)
  • NON superiore ai 20° C + 2 C di tolleranza per gli edifici rientranti in tutte le altre categorie, ivi comprese le abitazioni private (salvo particolari edifici).

Al di fuori del periodo indicato, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio (non è necessaria Ordinanza del Sindaco) e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
Quindi, per il Comune di Brugherio, 7 ore giornaliere massime (fatti salvi particolari edifici).

E’ consentito ripartire l’orario di accensione giornaliera in due o più sezioni.
La durata di attivazione si intende compresa tra le ore 5 e le ore 23.
Si fa inoltre presente che presso gli impianti centralizzati destinati ad una pluralità di utenti, in qualsiasi edificio si trovino, l’amministratore od il proprietario sono tenuti ad esporre:
a) l’indicazione del periodo annuale d’esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto
b) le generalità ed i recapiti del soggetto responsabile dell’impianto e del manutentore.

Si rammenta che in base alle tipologie degli impianti di riscaldamento sono previste procedure di manutenzione, controllo e ispezione.
La manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti di riscaldamento, prevede le seguenti procedure come da Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia:

  • il manutentore, chiamato ad effettuare i controlli, rilascerà, in triplice copia, un apposito documento denominato Allegato F (nel caso di impianti con potenza maggiore o uguale a 35 KW) o Allegato G (nel caso di impianti con potenza minore di 35 KW): una copia deve essere conservata allegata al libretto di impianto/libretto di centrale, le altre due copie restano al tecnico; il manutentore dovrà corredare il rapporto tecnico dell'etichetta della Provincia di Monza e della Brianza, che ne attesta l'avvenuto pagamento e l'identificazione, divenendo a tutti gli effetti una dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per maggiori informazioni cliccare qui.
  • al Comune di Brugherio non va consegnato nessuno dei suddetti allegati; sarà cura del manutentore inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Provincia di Milano, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.

Le manutenzioni, oltre a garantire la presenza di scarichi meno inquinanti, danno anche una garanzia dal punto di vista della sicurezza.
A tale proposito si ricorda che l’esecuzione di un nuovo impianto termico o la modifica di un impianto termico esistente, deve essere effettuata da un tecnico abilitato, il quale dovrà rilasciare obbligatoriamente al termine la dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90.

Impianti termici: nuove disposizioni legislative a partire dal 2012

A partire dall'anno 2012 è necessario adeguare questo tipo di impianti secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 30-11-2011 n. 9/2601 “Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”.

Si riportano qui di seguito i punti salienti della deliberazione di cui sopra e per chi fosse interessato si rimanda al link riportante il testo integrale:

1. A partire dal 1 gennaio 2012 e entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico deve essere dotato di una "Targa" identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata dal CURIT (Catasto Unico Regionale per Impianti Termici), valida per tutta la vita dell'impianto.

Il codice della "Targa" assegnato all'impianto costituisce l'identificativo dell'impianto per tutta la durata in attività dello stesso. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia.

2. La precedente L.R. n. 24/2006 prevede l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di controllare la temperatura di ogni singolo appartamento e attestare gli effettivi consumi di energia per il riscaldamento, nel caso di impianti centralizzati (tipici in palazzine e condomini).

I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. L'obbligo di installazione di detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto indicato nella tabella seguente, in funzione della potenza termica dell’impianto e della sua età:

Tipologia impianto Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione
Superiore 350 kW e installazione ante 1° agosto 1997 1° agosto 2012
Maggiore o uguale a 116,4 kW e installazione ante 1° agosto 1998 1° agosto 2013
I restanti impianti 1° agosto 2014

Emissioni in atmosfera

Le attività con impianti che danno luogo ad emissione di gas, polveri o fumi in atmosfera, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lombardia ai sensi del DPR 203/88. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Regione Lombardia – Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale – e per conoscenza al Ministero dell’Ambiente e al Comune. Il Sindaco, nei casi di autorizzazione secondo la procedura dell’art. 7 del DPR 203/88, esprimerà il parere alla Regione Lombardia entro il termine stabilito (45 giorni). In caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico, per le quali è prevista l’autorizzazione in via generale subordinata alla presentazione della domanda da parte del titolare ’ell’impianto, l’emissione potrà essere attivata decorsi 45 giorni senza osservazioni da parte della Regione.

Allegati

DPR n. 412 del 26 agosto 1993
DGR Regione n. 2601 del 30 novembre 2011
Allegato F al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Allegato G al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Link utili

Inquinamento idrico

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La crescita demografica, unitamente alla nascita di nuovi modelli di sviluppo economico e industriale, hanno determinato un forte incremento dei fabbisogni idrici e, al tempo stesso, un peggioramento della qualità delle risorse idriche.

L’inquinamento delle acque sotterranee, sfruttate per l’alimentazione dei nostri acquedotti, è solamente meno evidente di quello delle acque di superficie, ma certamente non meno dannoso.

I principali fattori inquinanti delle acque sono da ricercarsi: nell’uso agricolo di pesticidi, diserbanti e nello scarico delle deiezioni animali; nelle emissioni incontrollate del settore industriale; nello scarico delle acque di fognature urbane; e, non da ultimo, in avvenimenti casuali, quali il ribaltamento di una autocisterna o la rottura di un serbatoio industriale, e in cause naturali, quale l’intorbidimento dovuto alle piene dei corsi d’acqua.

Il costante controllo delle autorità preposte è quindi indispensabile, come indispensabili sono la raccolta ed il trattamento opportuno delle acque reflue urbane(= depurazione) prima del loro allontanamento e smaltimento.

Tale processo, teso alla conservazione degli ambienti naturali e alla tutela igienico-sanitaria delle popolazioni, avviene tramite processi chimico-fisici (sedimentazione, dissabbiatura, grigliatura e disoleatura) e processi biologici, simili a quelli che avvengono in natura (con uso di alghe, batteri, protozoi e metazoi).

La disponibilità d’acqua
L’acqua disponibile sulla terra per uso potabile è lo 0,06% di quella complessiva.
Basterebbe questo dato per decidere, da subito, di risparmiare acqua con un uso razionale anche nelle mille azioni quotidiane.

Ordinanza n. 95 del 4/7/2008 - Utilizzo acqua potabile

La salvaguardia della qualità dell’acqua
Ogni cittadino può contribuire alla diminuzione dell’inquinamento idrico osservando alcune norme comportamentali quali: utilizzare detersivi privi di fosfati; non gettare negli scarichi fognari vernici, solventi, olio o sostanze tossiche; ottimizzare l’utilizzo di lavatrici e lavastoviglie riducendo opportunamente la quantità media di detersivo utilizzato.

 

L'acqua del rubinetto

L'acqua erogata dall'acquedotto è di ottima qualità e rispetta i limiti della normativa europea, come si evince dall'Etichetta dell'acqua del rubinetto che riporta le concentrazioni dei principali parametri chimico-fisici dell'acqua erogata in ciascun Comune, con un raffronto con i parametri di legge e i valori minimi e massimi di una cinquantina di acque minerali in commercio.

Allacciamento e scarico in fognatura comunale

La rete fognaria di Brugherio è affidata in gestione ad Amiacque S.r.l.

I reflui domestici o assimilati sono sempre ammessi in fognatura comunale, purchè osservino le norme stabilite dal gestore della rete (Comune) e dell’impianto di depurazione (Amiacque).

Scarichi in recapiti diversi dalla fognatura comunale

È vietato lo scarico di reflui sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nella acque sotterranee, fatte salve alcune specifiche eccezioni. Tutti gli scarichi in acque superficiali (nei casi contemplati dalla nuova normativa – D. Lgs. 152/99, D. Lgs. 258/2000 e successive modifiche e integrazioni), devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia di Milano.

Scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia

Dal 11 giugno 2010 l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Milano emette gli atti autorizzativi relativi agli scarichi di acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia così come definite dal D. Lgs. 152/2006 e dal R.R. 4/2006 e in particolare nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida della Deliberazione di Giunta Regionale VIII/011045 del 20 gennaio 2010.
La modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione suindicata è disponibilie sul Sito internet dell'ATO.